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BISOGNA CONOSCERE I MOTIVI DI TANTO DISSENSO ALLA TAV TORINO-LIONE

domenica 22 gennaio 2012

ZAIA APPROVA VENETO CITY



Bur n. 6 del 17/01/2012



Urbanistica


Decreti DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO N. 234 del 30 dicembre 2011





Accordo di Programma ai sensi art 32 Lr 29 novembre 2001, n.35 tra Regione Veneto, Provincia di Venezia, Comuni di Dolo e Pianiga, Veneto

City S.p.A. per l'attuazione organica e coordinata del polo del terziario di scala sovraregionale per la localizzazione di centri direzionali e

strutture centrali di grandi imprese. (art. 32 Lr 35/2001).

Il Presidente

Premesso che:

Il Comune di Dolo con note n. 65961 in data 12.03.2008 e n. 18321 in data 15.07.2008, pervenute al Protocollo Regionale rispettivamente in

data 15.04.2008, prot. n. 867 e in data 28.07.2008, prot. n. 391828, ha trasmesso l'istanza per l'attivazione di un Accordo di Programma a sensi

dell'art. 32 LR 35/01 denominato Venetocity;

Il Presidente della Giunta Regionale, con nota n. 42160/57.09 in data 26.01.2009, ha individuato la Direzione Urbanistica come struttura

competente all'istruttoria dell'Accordo di Programma e ha formalmente dato avvio al procedimento;

Si sono poi succedute una serie di conferenze e incontri tecnici di carattere istruttorio, a partire dal 10.02.2009 che hanno consentito di

affrontare le tematiche connesse all'intervento;

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 905 del 21.06.2011 è stato delegato il Segretario Regionale alle Infrastrutture o, in sua assenza, il

Commissario Straordinario al Territorio, alla firma dell'Accordo di Programma;

In data 29.06.2011 si è tenuta la Conferenza di Servizi, nella quale sono stati sottoscritti la bozza di Accordo e i relativi elaborati tecnici;

La documentazione sottoscritta, che prevede una variante urbanistica, è stata pubblicata a cura dei Comuni di Dolo e Pianiga all'Albo Pretorio

comunale e della Provincia di Venezia, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. 11/2004, dal 07/07/2011 al 18/07/2011 a seguito della quale sono

pervenute a Dolo 5.605 osservazioni, a Pianiga 5.377 osservazioni ed in Provincia di Venezia 5 osservazioni;

Direttamente in Regione sono pervenute 9 osservazioni;

L'Accordo di Programma Veneto City redatto ai sensi dell'art. 32 della Lr 35/2001, prevede la realizzazione di un grande polo del terziario di

scala vasta regionale e sovraregionale per la localizzazione di centri direzionali, strutture centrali polifunzionali, attività di ricerca e innovazione,

comprensivo di attività commerciali e ricettive.

Contestualmente, l'Accordo prevede la realizzazione di alcuni interventi di interesse pubblico di valenza regionale e locale quali:

− la realizzazione di una nuova fermata SFMR sulla linea ferroviaria Venezia − Padova;

− interventi sia sulla viabilità esistente, ampliando le sedi stradali, raddoppiando le corsie di marcia, razionalizzando gli incroci a mezzo di

rotatorie o di nuove corsie di svincolo, sia di realizzazione di nuovi tratti stradali;

− la realizzazione di n. 4 piste ciclabili che, collegandosi a quelle esistenti ed a quelle "interne" all'ambito di Venetocity, consentiranno il



1



collegamento est − ovest dei nuclei abitati esistenti, sia a nord della linea ferroviaria sia a sud dell'autostrada A4;


− la realizzazione di interventi di messa in sicurezza idraulica, che risolveranno l'attuale criticità dell'area conseguente alle precedenti





urbanizzazioni, consistenti nella realizzazione di bacini d'invaso con una capacità di circa mc. 30.000, che interesseranno un'area di circa 3 ha,

localizzati all'interno dell'ambito;

L'area interessata dall'Accordo di Programma, è classificata dai vigenti strumenti urbanistici comunali, per la maggior parte, come zona

industriale, artigianale, direzionale e commerciale. L'Accordo pertanto comporta una variante urbanistica parziale al P.R.G. di Dolo ed al

P.A.T./P.R.G./P.I. di Pianiga per riclassificare l'area come zona − centro servizi alle imprese" e parte come zona a servizi − nuova fermata

SFMR";

L'intero compendio dovrà essere sottoposto a pianificazione attuativa, con la possibilità di intervento per un numero massimo di 4 stralci

funzionali; in tale ultima ipotesi, l'attuazione sarà preceduta da un "progetto quadro" esteso all'intero ambito di fase 1;

L'accordo "VenetoCity" è stato sottoposto ad una fase di valutazione ambientale, attraverso la redazione del Rapporto Ambientale Preliminare

elaborato per il procedimento di Verifica di Assoggettabilità alla VAS (Art. 12 del DLgs 4/2008, correttivo ed integrativo del DLgs 152/2006);

La valutazione si è conclusa con il parere n. 28 del 6 giugno 2011 della Commissione Regionale VAS − Autorità Ambientale per la Valutazione

Ambientale Strategica, che ha riconosciuto la non assoggettabilità del programma alla procedura di VAS;

L'Accordo è stato sottoposto a Valutazione Tecnica Regionale ai sensi dell'art. 27 della Lr 11/2004 che ha recepito e fatte proprie le

considerazioni e conclusioni del Comitato previsto dal II comma dell'art. 27 medesimo con parere favorevole n. 99 del 24.11.2011;

La Giunta Regionale con propria deliberazione n. 2073 del 07.12.2011, ha preso atto del parere della Valutazione Tecnica Regionale sopra

citata che esprime parere favorevole alla deroga al limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione

diversa da quella agricola, determinato dal PAT del Comune di Pianiga;

Nella conferenza decisoria del giorno 02.12.2011, sono state valutate le osservazioni presentate e sono state apportate alcune correzioni allo

schema di Accordo di Programma e alle Norme Tecniche che non hanno comportato modifiche sostanziali al testo definito nella conferenza di

servizi del 29.06.2011;

Nella medesima conferenza decisoria, verificato il consenso unanime dei soggetti interessati, è stato approvato l'Accordo di Programma e la

conseguente variante urbanistica e l'Accordo è stato sottoscritto da tutti i soggetti interessati;

Ai sensi della Lr 35/2001 l'approvazione dell'Accordo di Programma con decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto comporta le

conseguenti variazioni dello strumento urbanistico;

Viste le Deliberazioni:

− del Consiglio Comunale del Comune di Pianiga n. 52 del 13.12.2011

− del Consiglio Comunale del Comune di Dolo n. 69 del 20.12.2011

− della Giunta Provinciale di Venezia n.196 del 21.12.2011

con le quali i suddetti Enti hanno rispettivamente ratificato l'Accordo di Programma.

Visto l'art. 32 della Lr n. 35/2001;



2



Decreta


1. di rendere esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della Lr 29 novembre 2001 n. 35 l'Accordo di Programma, intervenuto in data





02.12.2011 tra la Regione Veneto, la Provincia di Venezia, i Comuni di Dolo e di Pianiga e la Società Veneto City S.p.A., per l'attuazione

organica e coordinata del polo del terziario di scala sovraregionale per la localizzazione di centri direzionali e strutture centrali di grandi imprese;

2. di incaricare la Direzione Regionale Urbanistica e Paesaggio dell'esecuzione del presente atto.

Luca Zaia



















3



Allegato A


ACCORDO DI PROGRAMMA



ai sensi dell’art. 32 della legge regionale Veneto 29 novembre 2001, n. 35



per l’attuazione organica e coordinata


del polo terziario di scala sovra regionale per la localizzazione di centri direzionali e strutture





centrali di grandi imprese



tra



Regione del Veneto


(d’ora in avanti, per brevità, anche “Regione” o “Ente regionale”), c.f. 8007580279,



con sede in Venezia, San Marco – Palazzo Balbi, nella persona di Silvano Vernizzi nato a Rovigo il


13.12.1953 domiciliato per la carica presso la sede della Regione Veneto, il quale dichiara di agire





esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del suddetto Ente, giusta deliberazione di Giunta

regionale n. 905 del 21/06/2011.

e



Provincia di VENEZIA


(d’ora in avanti, per brevità, anche “Provincia” o “Ente provinciale”), c.f.



80008840276, con sede in Venezia, Cà Corner, San Marco 2662, nella persona di Mario dalla Tor – Vice


Presidente pro-tempore domiciliato per la carica presso la sede della Provincia di Venezia, il quale





dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del suddetto Ente, giusta delega n.

91625 del 1/12/2011.

e



Comune di DOLO


(d’ora in avanti, per brevità, denominato anche “Comune”), c.f. 82001910270, con



sede a Dolo in via Cairoli nella persona del Sindaco Mariamaddalena Gottardo, nata a Dolo (VE) il


31/05/1961, domiciliata per la carica presso la sede del Comune, che interviene, agisce e sottoscrive nella





sua qualità di Sindaco, in rappresentanza e nell’esclusivo interesse del Comune di Dolo, giusta

deliberazione del Consiglio comunale n. 38del 28/06/2011.

e



Comune di PIANIGA


(d’ora in avanti, per brevità, denominato anche “Comune”), c.f. 90000660275,



con sede a Pianiga in via Piazza San Martino, 1 nella persona del Sindaco Massimo Calzavara, nato a


Dolo (VE) il 6 giugno 1973, domiciliato per la carica presso la sede del Comune, che interviene, agisce e





sottoscrive nella sua qualità di Sindaco, in rappresentanza e nell’esclusivo interesse del Comune di

Pianiga, giusta deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 28/06/2011.

e



VENETO CITY S.p.A.,


(d’ora in avanti, per brevità, denominato anche “Proponente”), con sede legale



in Vigonza (PD) via Germania, n. 7/12, iscritta al Registro delle Imprese di Padova, numero iscrizione,


codice fiscale e partita IVA:01223570282, nella persona di Rinaldo Panzarini nato a Misurata (Libia) il





25 agosto 1955, residente per la carica a Vigonza (PD) in via Germania, n. 7/12, in qualità di

Amministrazione delegato, giusta delega di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.

177 del 15/09/2011.



PREMESSE


A. Procedimento



La proposta presentata dal “proponente” Veneto City S. p. A., oggetto del presente accordo di


programma, è quella agli atti presso la regione del Veneto, agli atti presso la Provincia di Venezia, agli





atti presso il Comune di Dolo, agli atti presso il Comune di Pianiga.

La società Veneto City S.p.A., proprietaria/avente titolo nel Comune di Dolo dei seguenti immobili: nct –

Comune di Dolo – foglio n. 2 – mapp. nn. 6, 7, 8, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 29, 30, 31, 73, 74, 95,

190aa, 190ab, 216, 235, 244, 245, 345, 491, 527, 528, 529, 545, 617, 641, 745, 746, 747, 748, 749, 751,

848, 855, 863, 865, 867, 869, 871, 918, di complessivi mq. 288.018, con nota del 12.11.2007, inviata alle

Amministrazioni comunali di Dolo, Pianiga, Mirano, alla Provincia di Venezia ed alla Regione del

Veneto, ha proposto la realizzazione di un centro servizi alle imprese, comportante la ridefinizione delle

previsioni urbanistiche degli strumenti comunali, supportando la proposta con l’elaborato “Documento

preliminare per le consultazioni 04.10.2007” che descrive le ragioni di opportunità socio-economica

sottese alla proposta stessa.

Tale proposta, che interessa sostanzialmente aree classificate come edificabili dai vigenti strumenti

urbanistici, oltre ad aree già edificate, prendendo atto della “centralità” dell’area rispetto alla “città

metropolitana” del Veneto centrale imperniata sul “bilanciere” Venezia – Padova e della particolare

convergenza e condensazione di infrastrutture territoriali, ne prevede una diversa utilizzazione

sostituendo alla informe distesa di capannoni produttivi (esistenti e previsti) un intervento qualificato

sotto i profili ambientale, architettonico e, soprattutto, funzionale, con l’inserimento di destinazioni del

terziario avanzato e l’eliminazione della produzione.

In sintesi la proposta VenetoCity, che si propone quale grande polo terziario di scala sovraregionale per la

localizzazione di centri direzionali e strutture centrali di grandi imprese venete, anche per lo sviluppo di

sinergie a livello nazionale ed internazionale:

- realizza il potenziale delle infrastrutture e dei nodi quali fattori di organizzazione spaziale del

territorio;

- favorisce la razionalizzazione e concentrazione territoriale degli insediamenti;

- contribuisce al rafforzamento dell’area metropolitana veneta centrale;

- è funzionale ad una riduzione del rischio idraulico presente nell’area vasta;

- è coerente con la trama della centuriazione romana;

- è suscettibile di apportare importanti e qualificate ricadute occupazionali nel territorio in cui si

inserisce;

- immette qualità architettonica ed urbanistica nel paesaggio;

- è attenta e contribuisce alla risoluzione delle più generali problematiche ambientali ed energetiche.

La società Veneto City S.p.A. ha, inoltre, evidenziata l’assentibilità dell’iniziativa mediante accordo di

programma, da sottoscriversi tra tutti i soggetti interessati, ai sensi e agli effetti dell’art. 32 della L.R.

35/2001, a valere anche quale variante ai vigenti strumenti urbanistici comunali.

L’Amministrazione comunale di Dolo con note prot. n. 65961 del 12.03.2008 e n. 18321 del 15.07.2008

ha inoltrato alla Regione Veneto la documentazione predisposta da Veneto City S.p.A. affinchè la stessa

valutasse la proposta inquadrandola in un più ampio contesto territoriale; con nota prot. 2807 del

02.02.2009 la Regione ha individuato nella Direzione Urbanistica la struttura regionale competente in

materia.

In data 10.02.2009, si è tenuta una conferenza di servizi preliminare per verificare la sussistenza dei

presupposti per l’applicazione dell’art. 32 della L.R. 35/2001 “nuove norme sulla programmazione”, dalla

quale è emerso che “

la proposta di accordo “VenetoCity” riguarda, in generale, un insieme di aree che



per la loro collocazione geografica e per il grande potenziale di sviluppo economico e sociale del


territorio circostante, richiedono una pianificazione di carattere strategico da realizzarsi attraverso





l’intervento congiunto di più Amministrazioni, così come previsto dall’articolo 32 della legge regionale

n. 35/2001

”, come si rileva dalla nota della Regione del Veneto n. 104626/57.09 del 25.02.2009.



La Regione ha conseguentemente disposto la presecuzione della avviata procedura di cui all’art. 32 della


L.R. 35/2001 convocando le conferenze di servizi per la disamina dell’intervento proposto.





Alla data odierna si sono tenute le seguenti conferenze di servizi istruttorie:

- in data 22.04.2009

- in data 20.05.2009

- in data 29.07.2009

- in data 17.09.2009

- in data 01.10.2009

- in data 23.11.2009

- in data 14.12.2009

- in data 22.01.2010

- in data 25.02.2010

alle quali sono seguite le conferenze di servizi decisorie:

- in data ................

- in data ................

i cui verbali, per quanto occorra, vengono qui integralmente richiamati.

Nella prima conferenza di servizi il Comune di Mirano ha manifestato la volontà di non partecipare

direttamente all’accordo, e quindi le aree ricadenti nel suo territorio sono state escluse dall’ambito della

proposta “VenetoCity”, ancorchè comprese nell’ambito di studio e di valutazione degli effetti conseguenti

all’attuazione della proposta stessa.

Nella conferenza di servizi decisoria del 29 giugno 2011. tenuto conto delle osservazioni e proposte

emerse in quella sede, è stato sottoscritto all’unanimità il presente schema di accordo di programma.

Lo schema di accordo ed i relativi allegati sono stati quindi pubblicati per 10 gg all’Albo dei Comuni di

Dolo e Pianiga e presso la Provincia, con termine di 20 giorni per la presentazione di eventuali

osservazioni.

Infine si è tenuta l’ultima conferenza di servizi decisoria in data ................. per l’esame delle osservazioni

e per la definitiva approvazione dell’Accordo di programma “Venetocity”.

Le competenti strutture regionali hanno verificato la correttezza e legittimità dei presupposti

d’applicazione dell’art. 32 della L.35/2001 nonché della conseguente procedura relativa al presente

accordo.

L’Accordo di programma “VenetoCity” verrà reso esecutivo ai sensi della L.R. n. 35/2001 con Decreto

del Presidente della Giunta Regionale Veneta, che sarà pubblicato sul B.U.R.V..



B. Contenuti



E’ stata verificata la compatibilità della proposta “VenetoCity” con le previsioni dei piani e programmi di


livello sovraordinato, in particolare:





A. Programma Regionale di Sviluppo (P.R.S)

La proposta Venetocity risponde ed ottempera alle indicazioni del PRS in merito ai seguenti temi:

- l’eccessiva dispersione nel territorio degli insediamenti produttivi che ha reso difficoltosa la creazione

di economie di scala nella organizzazione di infrastrutture di trasporto e nell’erogazione di servizi;

- la concentrazione delle attività terziarie nei centri storici, lontane quindi dalle imprese, loro principali

fruitrici, determina incrementi del traffico urbano e fenomeni di rendita edilizia;

- difficoltà di reperire aree adeguatamente organizzate per la localizzazione di insediamenti produttivi;

- necessità di una politica territoriale elaborata sulla base delle infrastrutture esistenti e programmate;

- razionalizzazione delle zone industriali;

- la localizzazione dei centri direzionali e terziari all’esterno dei centri storici, in prossimità dei grandi

nodi di comunicazione, eventualmente prevedendo uno sviluppo ad alta densità insediativa;

B. Piano Territoriale Regionale di Coordinamento P.T.R.C.

La tav. 05a del PTRC individua l’ambito come “piattaforma produttiva complessa regionale 10 –

Roncoduro: Dolo – Pianiga – Mirano”, di cui trattano le NTA all’art. 43 – “

Sistemi produttivi di rango



regionale,


in particolare al comma 2 – lett. e) “piattaforme produttive complesse regionali”. L’area è



ricompresa fra gli ambiti di cui all’art. 5 –

“Progetti strategici” – comma 2 – lett. h), nei quali per



l’attuazione del PTRC, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo

“possono essere definiti appositi



progetti strategici finalizzati alla realizzazione di opere, interventi o programmi d’intervento di


particolare rilevanza che interessino parti significative del territorio regionale”





.



Venetocity rientra nella fattispecie di cui all’art. 38 delle NTA, che recita:

“Le aree afferenti ai caselli



autostradali, agli accessi alla rete primaria ed al SFMR per un raggio di 2 Km dalla barriere stradale


sono da ritenersi aree strategiche di rilevante interesse pubblico ai fini della mobilità regionale. Dette





aree sono da pianificare sulla base di appositi progetti strategici regionali.”



La proposta Venetocity risponde, inoltre, anche alle indicazioni di cui agli artt. “27 – Riqualificazione


energetica dei sistemi urbani”, “29 – Sviluppo delle fonti rinnovabili” e “34 – Compensazione





Ambientale” e “36 – Sistemi di trasporto”, in particolare per quest’ultimo, si rileva la totale sintonia della

proposta con quanto richiesto alle lett. a), b), c) e d).

C. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - P.T.C.P.

Le NTA del PTCP trattano dell’ambito “VenetoCity” agli artt. n. 49 “fattori di centralità e servizi di

livello sovralocale” e n. 50 “Insediamenti per attività economico produttive”.

L’art. 49, con rinvio alla tav. n. 4, individua nell’area di cui trattasi, un “centro innovazione servizi”

(comma 6° lett. D.) definendo i relativi obiettivi (vedi comma 7° - penultimo alinea).

Relativamente all’art. 50, l’ambito di “VenetoCity” è individuato come “Polo di rilievo sovracomunale –

Polo porta ovest (Pianiga, Dolo, Mirano e Mira)” (vedi comma 2°); tale individuazione è finalizzata al

perseguimento degli obiettivi definiti dal 1° comma del medesimo art. 50.

Tali piani, vigenti/adottati, non vengono quindi modificati nella loro attuale formulazione, ma trovano

anzi compiuta attuazione e piena corrispondenza con la proposta Venetocity; si può quindi riconoscere

che il presente accordo assolve la funzione di pianificazione strategica di cui all’art. 38 del PTRC

adottato.

La proposta VenetoCity comporta alcune modifiche delle vigenti previsioni urbanistiche dei Comuni di

Dolo e di Pianiga, oltre all’adeguamento del PAT del Comune di Pianiga, puntualmente descritte dalla

documentazione allegata al presente accordo, che si riassumono in:

- individuazione di un ambito d’intervento, denominato “Fase 1”, relativo alle aree prevalentemente

edificabili ma inedificate (Comuni di Dolo e Pianiga);

- riperimetrazione della zto “D” – PN4, PN5, in Comune di Dolo (fase 1), con ampliamento della s.t. di

circa mq. 130.000, attualmente classificati come zto E, costituite prevalentemente dalle fasce di

rispetto autostradali ;

- modifica della destinazione d’uso della zto “D1 di completamento/di espansione” in Comune di

Pianiga (fase 1);

- ridefinizione dei parametri edificatori, riferiti alle zone produttive esistenti nei Comuni di Dolo e di

Pianiga (fase 1), con una variazione della tipologia dei fabbricati tale da comportare una edificabilità

teorica massima per la fase 1 pari a mq. 500.000 di s.n.p.;

- limitazione delle quote percentuali massime relative alle destinazioni commerciali;

- previsioni di prevalenti tipologie edilizie, diverse dai capannoni, che si sviluppano maggiormente in

altezza, consentendo una minore occupazione al suolo ed una maggiore qualità

ambientale/architettonica dell’insediamento;

- possibilità di intervento articolato per stralci funzionali;

- individuazione di una z.t.o. F - a servizi, in Comune di Pianiga (fase 1), per la realizzazione di una

nuova fermata della SFMR e dei relativi parcheggi scambiatori per circa 500 posti auto;

- individuazione della nuova viabilità e degli adeguamenti alla viabilità esistente, funzionali ai nuovi

insediamenti ed alla risoluzione dei problemi rilevati dallo “studio della viabilità” relativi allo

“scenario tendenziale” allegato al presente accordo;

- obbligo, previsto nella nuova programmazione urbanistica, di realizzare contestualmente le opere di

urbanizzazione e le opere infrastrutturali di interesse generale, individuate dalle tavole allegate al

presente atto, necessarie per il corretto funzionamento dei nuovi insediamenti oltre che per risolvere

gli attuali problemi di viabilità, mobilità, idraulici ed ambientali.

La proposta di “VenetoCity” è stata sottoposta a valutazione ambientale attraverso l’elaborazione del

Rapporto Ambientale Preliminare, predisposto per il procedimento di Verifica di Assoggettabilità alla

VAS (Direttiva europea 2001/42/CE e Art. 12 del DLgs 4/2008, correttivo ed integrativo del DLgs

152/2006), conclusosi con provvedimento n. 28 del 06.06.2011, che ha riconosciuto la non

assoggettabilità a VAS dell’intervento.

Detta valutazione ambientale ha attivato un processo di coinvolgimento pubblico nel quale hanno

partecipato soggetti portatori di interessi diffusi, nonché quelli aventi competenza amministrativa in

materia ambientale.

L’accordo si caratterizza per il coinvolgimento di una pluralità di soggetti pubblici e del soggetto privato

proponente “Veneto City S.p.A.”, proprietario di parte delle aree incluse nell’ambito “Venetocity”.



C. Valutazioni



Il beneficio pubblico si incentra prioritariamente nella creazione dei presupposti per una riorganizzazione


del tessuto economico Veneto e nella possibilità di creare, in un luogo particolarmente idoneo, delle





strutture e delle opere in cui le aziende venete possano rappresentarsi nel panorama economico

internazionale.

La proposta Venetocity, si fonda sull’analisi dello stato di fatto del territorio interessato, dalla quale è

emersa l’esistenza di numerose criticità (viabilità, trasporti, mobilità, regimazione idraulica ecc.), che

sono destinate ad acuirsi in assenza di un intervento sovracomunale coordinato.

La proposta Venetocity prevede che gli interventi di utilizzazione urbanistica delle aree incluse

nell’ambito dell’accordo siano obbligatoriamente connessi alla contestuale realizzazione degli interventi

infrastrutturali di interesse generale, di cui ai progetti allegati, necessari per risolvere le attuali criticità.

In particolare, detti interventi riguardano:

A. VIABILITA’ VEICOLARE

La proposta Venetocity si basa su studi trasportistici (allegati al presente accordo), dai quali sono

emerse le criticità esistenti, evidenziate dallo studio e nelle elaborazioni redatte da Net Engineering

S.p.A.; i progetti preliminari allegati al presente A. di P., finalizzati alla risoluzione delle citate

criticità e ad assorbire gli effetti generati dai nuovi insediamenti, descrivono gli interventi di nuova

realizzazione, l’ampliamento e l’adeguamento delle strade comunali e provinciali afferenti all’area di

Venetocity.

Le NTA relative all’ambito di Venetocity, garantiscono comunque, anche in caso di modifica

dell’attuale quadro programmatico degli interventi pubblici relativi al sistema dei trasporti previsti nel

quadrante, l’obbligo di aggiornare le verifiche trasportistiche e, conseguentemente, i progettati

interventi sulla viabilità, realizzando un sistema viario adeguato a garantire la funzionalità dei percorsi

e degli accessi;

B. TRASPORTO PUBBLICO

La proposta Venetocity, pur prevedendo consistenti interventi sulla viabilità, volti a razionalizzare il

trasporto su gomma, privilegia il potenziamento del trasporto pubblico, in particolare (ma non solo) di

quello ferroviario, che comporta un minore impatto sul territorio.

A tal fine, in concomitanza con la realizzazione del 1° stralcio d’intervento, è prevista la costruzione

di una ulteriore fermata ferroviaria per il servizio SFMR lungo la linea Venezia – Padova, in

prossimità del nuovo insediamento, dotata di un ampio parcheggio per circa 500 posti auto a servizio

dei residenti, necessario per rendere realmente fruibile il servizio di trasporto metropolitano, dato che

l’attuale fermata di Dolo – Mirano è priva parcheggi scambiatori, che nella fattispecie non possono

comunque essere realizzati nelle vicinanze della stazione dato che le aree circostanti sono

completamente edificate. Gli studi condotti dimostrano che la mancanza di posti auto nelle vicinanze

delle fermate ridurrebbe sostanzialmente l’utilità del SFMR (ad oggi non ancora completamente

attivo) vanificando, almeno in parte, gli importanti investimenti finora fatti.

E’ inoltre prevista, in prossimità della nuova fermata ferroviaria, la realizzazione di fermate per il

servizio di trasporto pubblico su gomma in modo tale da favorire l’intermodalità dei sistemi di

mobilità, che saranno integrati anche da percorsi interni all’ambito di Venetocity.

La realizzazione delle citate infrastrutture, prevista unitamente ai percorsi ciclopedonali di cui alla

successiva lett. C., sin dalla prima fase d’intervento, consentirà una riduzione del traffico privato,

quantificabile in circa il 20% degli utenti attesi per Venetocity, oltre che favorire ed incrementare

l’utilizzo della ferrovia da parte dei residenti in loco.

C. VIABILITA’ CICLO PEDONALE

I progetti preliminari allegati all’accordo prevedono la realizzazione di una rete integrata di percorsi

ciclopedonali protetti esterni all’ambito di Venetocity (che si aggiungono a quelli interni), oggi quasi

totalmente mancanti e finalizzati a garantire l’accessibilità delle utenze “deboli” al SFMR dai

principali centri abitati esistenti nell’intorno di Venetocity (Pianiga, Mirano, Cazzago e Arino).

I nuovi percorsi consentiranno, inoltre, l’attraversamento nord – sud sia della linea ferroviaria sia

dell’autostrada A4 in due posizioni, una a est e l’altra a ovest di Venetocity, favorendo l’ulteriore

riduzione del traffico veicolare e degli impatti a questo conseguenti.

D. SALVAGUARDIA IDRAULICA

Una delle principali criticità evidenziate dall’analisi dello stato di fatto è costituita dalla situazione di

sofferenza idraulica del bacino interessato da Venetocity, le cui cause sono state individuate,

principalmente, nei più o meno recenti interventi di urbanizzazione delle aree circostanti. Non si tratta

comunque di una particolare situazione di crisi, ma di una generalizzata carenza del “sistema

idraulico”, evidenziata anche dalle recenti calamità che hanno interessato il territorio Veneto e

conseguente alla inadeguata politica di gestione urbanistica ed ambientale del territorio sin qui attuata.

La proposta Venetocity prevede la realizzazione d’interventi di razionalizzazione idraulica dell’intero

comparto, con la costruzione di bacini di laminazione per circa 100.000 mc., corrispondenti a circa

1.400 mc/ha, quantità all’incirca doppia rispetto a quella richiesta dalle norme vigenti, nonché di

opere idrauliche finalizzate a risolvere la precarietà della situazione esistente.

Contestualmente al 1° stralcio d’intervento urbanistico, saranno pertanto risolti gli attuali problemi di

rischio idraulico, con la realizzazione d’invasi per circa 30.000 mc, che fra l’altro comportano lo

spostamento di un lungo tratto dello scolo consortile Cavinello, e realizzati inoltre gli invasi richiesti

per garantire l’invarianza idraulica conseguente alle nuove urbanizzazioni.

Tutte le opere sopra descritte verranno realizzate a cura e spese dei soggetti privati che interverranno

nell’ambito di Venetocity, consentendo così il perseguimento di numerosi vantaggi:

- la programmata realizzazione degli interventi di edificazione, contestuale all’infrastrutturazione

esterna all’area da urbanizzare, garantisce la funzionalità dell’intero sistema trasportistico e idraulico,

evitando di “rincorrere” la soluzione dei problemi già oggi esistenti;

- l’affidamento della realizzazione degli interventi ai privati, nei modi consentiti e previsti dalla vigente

normativa in materia di appalti, permetterà di attuarli in tempi più brevi, e soprattutto senza

“imprevisti” per gli Enti pubblici;

- l’aver vincolato la realizzazione degli interventi di trasformazione urbanistica a quelli di realizzazione

delle opere infrastrutturali di interesse generale, consentirà un notevolissimo risparmio in termini

economici, di tempo e di impegno delle strutture degli Enti pubblici, e quindi della collettività,

diversamente da quanto finora (generalmente) accaduto.

Un altro rilevantissimo capitolo relativo al beneficio pubblico è dato dalla ricaduta occupazionale che

l’intervento Venetocity può produrre sia in termini numerici di addetti che in termini economici

complessivi.

Con la completa attuazione dell’intervento di fase 1 si stima la creazione di circa 7.000 nuovi posti di

lavoro, per la maggior parte qualificati, che comportano un valore aggiunto, ricavato dai Conti Economici

Territoriali forniti da Istat per il Veneto (relativi all’anno 2007) pari a circa 550/650 milioni di Euro.

Non irrilevante, infine, è il positivo impatto, fin da subito, sull’economia locale legato alla realizzazione

delle opere infrastrutturali, di urbanizzazione e di edificazione che possono significativamente contribuire

a risollevare le sorti del settore delle costruzioni, che attualmente versa in una profonda crisi.

Le modifiche urbanistiche proposte, oltre a comportare una riduzione dell’attuale edificabilità massima,

consentono livelli di performances ambientali nettamente superiori a quelli conseguibili con le norme

vigenti, così da ridurre anche gli impatti negativi causati dagli insediamenti esistenti.

La Proponente Veneto City S.p.A., con riferimento all’art. 60 comma 4° della L. n. 289/2002, (ancorché

non specificamente riferito agli Accordi di programma regionali), si impegna a corrispondere un

contributo complessivo di € 1.500.000 (unmilionecinquecentomila) a favore della Regione del Veneto.

Un ulteriore contributo, a carico dei soggetti attuatori , pari a complessivi € 3.000.000 (tremilioni), è

destinato ai Comuni di Dolo (€ 1.800.000) e Pianiga (€ 1.200.000) per la realizzazione di ulteriori opere

di compensazione che gli stessi individueranno nella fase attuativa, da realizzare contestualmente agli

interventi edificatori ed alle altre opere infrastrutturali.

I Comuni di Dolo e Pianiga, inoltre, hanno, su richiesta del Comune di Pianiga, concordemente definito le

quote percentuali di ripartizione dei proventi che deriveranno dal contributo sul costo di costruzione e

dall’I.C.I. o altra imposta equipollente, fissando nell’80% la quota spettante al Comune di Dolo e nel 20%

la quota spettante al Comune di Pianiga; tali percentuali corrispondono alla quota di territorio dei due

Comuni interessato dall’A. di P. “Venetocity”, ovvero all’ambito della zto “D – centro servizi alle

imprese”, alla zto “F – nuova fermata SFMR” ed alla superficie della viabilità oggetto d’intervento,

esterna agli ambiti suddetti.

Quanto al beneficio dei soggetti privati, proprietari delle aree incluse nell’ambito dell’A. di P.

“VenetoCity”, si evidenzia che lo stesso, pur a fronte di una riduzione dell’edificabilità complessiva, della

limitazione percentuale di alcune destinazioni (Commerciale/Direzionale) e dell’assunzione degli oneri di

realizzazione delle infrastrutture “secondarie” suddescritte, consiste nella possibilità di realizzare, in

luogo di una anonima zona produttiva, replica delle tante altre sparse nel territorio Veneto, un intervento

di nuova edificazione/riqualificazione urbanistico-edilizia ad elevato valore aggiunto, data la sua

particolarità ed unicità nel contesto territoriale Veneto.

Le valutazioni e le stime di ordine economico relative alla proposta, dimostrano che circa il 60% del

plusvalore delle aree, conseguente all’approvazione dell’Accordo, viene destinato alla realizzazione di

opere pubbliche/di pubblico interesse.



Le Parti riconoscono conseguentemente l’interesse pubblico dell’intervento in parola ed in particolare:



A) Sotto il profilo urbanistico-territoriale:



a. convengono sulla necessità di realizzare contestualmente le opere pubbliche e le opere private previste


dall’A. di P. e a tal fine approvano la ridefinizione della disciplina urbanistica, ed in particolare delle





destinazioni di zona dell’ambito denominato “VenetoCity”, come individuate e descritte dai seguenti

elaborati, allegati al presente accordo quali parti integranti e sostanziali:

Studi e analisi specialistiche

A1 MOBILITA’: Studio infrastrutturale e trasportistico;

A2 IDRAULICA: Analisi della sostenibilità idraulica;

A3 GEOTECNICA: Relazione geologica, idrogeologica e geotecnica;

A4 ENERGIA: Relazione energetica ed allegato;

A5 SOCIOECONOMIA: Relazione socioeconomica;

A6 AMBIENTE: Rapporto Ambientale Preliminare elaborato per il

procedimento di

Verifica di Assoggettabilità alla



VAS (Art. 12 del DLgs 4/2008, correttivo ed


integrativo del DLgs 152/2006).





Disciplina urbanistica

P1 ACCORDO DI PROGRAMMA

P2 RELAZIONE ILLUSTRATIVA

P3 NORME TECNICHE

P4 ESTRATTO PTRC DEL VENETO 1/250.000

P5 ESTRATTO PTCP DI VENEZIA 1/100.000

P6 ESTRATTO PRG VIGENTE – Comuni di Dolo e Pianiga 1/5.000

P7 ESTRATTO PRG VIGENTE – Comuni di Dolo e Pianiga 1/2.000

P8 ESTRATTO PAT ADOTTATO – Comune di Pianiga 1/10.000

P9 RILIEVO DELLO STATO DI FATTO 1/7.500

P10 VIABILITA’ ED ACCESSIBILITA’ 1/5.000

P11 VARIANTE PRG - Comuni di Dolo e Pianiga 1/5.000

P12 VARIANTE PRG - Comuni di Dolo e Pianiga 1/2.000

P13 ZONING URBANISTICO – VARIANTE 1/5.000

P14 LIVELLO OPERATIVO 1/5.000

P15 IPOTESI DI MASTERPLAN scale varie

Progetti Preliminari opere infrastrutturali

- ELABORATI GENERALI-INQUADRAMENTO DELLE OPERE

E RELAZIONI (n. 6 elaborati)

- CARTOGRAFIA – RILIEVO PLANO ALTIMETRICO (n. 8 elaborati)

- VIABILITÀ DI PROGETTO (n. 17 elaborati)

- NUOVA FERMATA SFMR (n. 7 elaborati)

- STRUTTURE (n. 6 elaborati)

- IDRAULICA E RETE DI DRENAGGIO (n. 3 elaborati)

- COMPUTI E STIME (n. 3 elaborati)

- TABELLA “COSTI DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI”

b. prendono atto che il “proponente” si impegna a dare seguito agli interventi di urbanizzazione, di

infrastrutturazione e di edificazione previsti dal presente accordo;

c. prendono atto che il “proponente” si impegna a presentare i PUA relativi al 1° e 2° stralcio di fase 1,

rispettivamente, entro mesi 18 e mesi 24 dalla data di approvazione del presente accordo, a

convenzionarli e a dare avvio alle opere di urbanizzazione e di edificazione entro anni 1 dalla data di

convenzionamento;

d. prendono altresì atto che il “proponente” si impegna a dare avvio alle opere di infrastrutturazione

esterne all’ambito dei PUA relativi al 1° e 2° stralcio di fase 1 entro anni 1 dalla data di

convenzionamento, restando a carico del “proponente” stesso le procedure ed i relativi costi di

acquisizione/esproprio delle aree necessarie per la realizzazione delle opere infrastrutturali;

e. convengono che la struttura viaria principale, individuata in rosso negli elaborati della variante

urbanistica e descritta nello studio redatto dalla Net Engineering s.p.a. di Monselice, allegati al

presente accordo, è coerente con l’assetto territoriale risultante dalla pianificazione urbanistica

generale, (fatte salve alcune modifiche migliorative che potranno essere considerate nell’approvazione

dei PUA), e contribuisce a migliorare, anche dal punto di vista della sicurezza, la mobilità

complessiva della zona.



B) Sotto il profilo dei servizi alla collettività:



a. riconoscono l’interesse generale degli interventi di compensazione e di laminazione idrauliche, la cui realizzazione è


prevista contestualmente all’utilizzazione delle aree da edificare/trasformare;





b. danno atto che la realizzazione della nuova fermata della SFMR, dotata di adeguati spazi di parcheggio, rappresenta

un’utilità anche per la popolazione residente in zona;

c. ravvisano nella previsione di realizzare una rete di percorsi e di collegamenti nord–sud ed est–ovest, dedicati all’utenza

debole, un miglioramento della mobilità nel territorio interessato dall’accordo.

Dato atto che:



- i progetti delle opere in parola verranno definitivamente approvati congiuntamente ai PUA;


- in particolare, la nuova fermata del SFMR dovrà essere realizzata congiuntamente al primo stralcio





d’intervento di fase 1 mentre gli adeguamenti idraulici e viari verranno realizzati per ogni singolo

stralcio ed in relazione al rispettivo nesso di funzionalità;

- Regione, Provincia e Comuni si sono riservati di approvare separatamente, per quanto di rispettiva

competenza, i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche secondo la

normativa vigente;

- i Comuni si sono riservati di approvare i PUA congiuntamente, nel caso gli stessi PUA interessino

il territorio di entrambi i Comuni;

- la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria verrà affidata ai soggetti

attuatori degli interventi urbanistico-edilizi, che a tal fine dovranno attenersi, ove applicabile, al


Codice dei contratti pubblici” di cui al D.lgs. 163/2006 e s.m.i..




Rilevata la necessità che il programma, rispondendo al pubblico interesse, trovi attuazione



contestuale e coordinata;




Fatto presente che gli obiettivi su indicati sono tra loro inscindibilmente connessi, perchè



rispondenti ad un unitario disegno ambientale, urbanistico e viabilistico;


Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti come sopra





rappresentate approvano e sottoscrivono il seguente



ACCORDO DI PROGRAMMA


Art. 1 – Disposizioni generali



Formano parte integrante del presente atto le suesposte premesse nonché i seguenti elaborati:


Studi e analisi specialistiche





A1 MOBILITA’: Studio infrastrutturale e trasportistico;

A2 IDRAULICA: Analisi della sostenibilità idraulica;

A3 GEOTECNICA: Relazione geologica, idrogeologica e geotecnica;

A4 ENERGIA: Relazione energetica ed allegato;

A5 SOCIOECONOMIA: Relazione socioeconomica;

A6 AMBIENTE: Rapporto Ambientale Preliminare elaborato per il

procedimento di

Verifica di Assoggettabilità alla VAS (Art. 12 del



DLgs 4/2008, correttivo ed integrativo del DLgs 152/2006).


Disciplina urbanistica





P1 ACCORDO DI PROGRAMMA

P2 RELAZIONE ILLUSTRATIVA

P3 NORME TECNICHE

P4 ESTRATTO PTRC DEL VENETO 1/250.000

P5 ESTRATTO PTCP DI VENEZIA 1/100.000

P6 ESTRATTO PRG VIGENTE – Comuni di Dolo e Pianiga 1/5.000

P7 ESTRATTO PRG VIGENTE – Comuni di Dolo e Pianiga 1/2.000

P8 ESTRATTO PAT ADOTTATO – Comune di Pianiga 1/10.000

P9 RILIEVO DELLO STATO DI FATTO 1/7.500

P10 VIABILITA’ ED ACCESSIBILITA’ 1/5.000

P11 VARIANTE PRG - Comuni di Dolo e Pianiga 1/5.000

P12 VARIANTE PRG - Comuni di Dolo e Pianiga 1/2.000

P13 ZOONING URBANISTICO – VARIANTE 1/5.000

P14 LIVELLO OPERATIVO 1/5.000

P15 IPOTESI DI MASTERPLAN scale varie

Progetti Preliminari opere infrastrutturali

- ELABORATI GENERALI-INQUADRAMENTO DELLE OPERE

E RELAZIONI (n. 6 elaborati)

- CARTOGRAFIA – RILIEVO PLANO ALTIMETRICO (n. 8 elaborati)

- VIABILITÀ DI PROGETTO (n. 17 elaborati)

- NUOVA FERMATA SFMR (n. 7 elaborati)

- STRUTTURE (n. 6 elaborati)

- IDRAULICA E RETE DI DRENAGGIO (n. 3 elaborati)

- COMPUTI E STIME (n. 3 elaborati

- TABELLA “COSTI DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI”

Il presente accordo di programma, che comporta le modifiche alla normativa urbanistica, di seguito

descritte, è sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 della L.R. 29.11.01, n. 35 e sostituisce ad ogni

effetto le intese, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti da leggi regionali e ogni

altro provvedimento da rendersi da parte delle Amministrazioni che lo sottoscrivono.

Qualora entro il termine di cui al successivo art. 5, comma 1°, punto 1, non venga presentato dal

proponente il primo PUA relativo al 1° stralcio della fase 1, il presente accordo perderà di efficacia.



Art. 2 – Finalità



Il presente Accordo di programma disciplina il coordinamento delle azioni dei soggetti pubblici e privati,


nonché la formazione dei necessari provvedimenti, comunque denominati, di competenza delle





Amministrazioni e degli Enti che lo sottoscrivono, necessari a garantire la piena attuazione della variante

urbanistica che l’accordo medesimo comporta.

L’Accordo riguarda:



o

Il progetto del “Polo del terziario Sovraregionale - VenetoCity”;



o

La realizzazione della nuova fermata SFMR sulla linea Padova - Venezia;



o

La previsione di nuove infrastrutture viarie e pedonali a servizio del territorio;



o

Gli interventi di eliminazione del rischio idraulico conseguente agli insediamenti esistenti.



L’Accordo comporta:



o

variante ai vigenti PRG dei Comuni di Dolo e Pianiga ed eventuale adeguamento del PAT del



Comune di Pianiga, consistenti sostanzialmente nella:


- individuazione di un ambito d’intervento, denominato “fase 1”, relativo alle aree





prevalentemente edificabili ma inedificate (Comuni di Dolo e Pianiga);

- riperimetrazione della zto “D - PN4 e PN5” in Comune di Dolo (fase 1), con ampliamento della

s.t. di circa mq. 130.000, per includere nell’area edificabile anche le fasce di rispetto

autostradale nonché l’area prospiciente la nuova fermata del SFMR;

- applicazione della deroga di cui all’art. 13 – c. 1 – lett. f) della LR n. 11/2004 e s.m.i.;

- modifica della destinazione d’uso della zto “D1 di completamento/di espansione” in Comune di

Pianiga (fase 1);

- ridefinizione dei parametri edificatori, riferiti alle zone produttive esistenti nei Comuni di Dolo

e di Pianiga (fase 1), con una variazione della tipologia dei fabbricati tale da comportare una

edificabilità teorica massima per la fase 1 pari a mq. 500.000 di s.n.p.;

- limitazione delle quote percentuali massime relative alle destinazioni commerciali;

- previsioni di prevalenti tipologie edilizie, diverse dai capannoni, che si sviluppano

maggiormente in altezza, consentendo una minore occupazione al suolo ed una maggiore qualità

ambientale/architettonica dell’insediamento;

- possibilità di intervento articolato per stralci funzionali;

- individuazione di una z.t.o. F - a servizi, in Comune di Pianiga (fase 1), per la realizzazione di

una nuova fermata della SFMR e dei relativi parcheggi scambiatori per circa 500 posti auto;

- individuazione della nuova viabilità e degli adeguamenti alla viabilità esistente, funzionali ai

nuovi insediamenti ed alla risoluzione dei problemi rilevati dallo “studio della viabilità” relativi

allo “scenario tendenziale” allegato al presente accordo;

- obbligo, previsto nella nuova programmazione urbanistica, di realizzare contestualmente le

opere di urbanizzazione e le opere infrastrutturali di interesse generale, individuate dalle tavole

allegate al presente atto, necessarie per il corretto funzionamento dei nuovi insediamenti oltre

che per risolvere gli attuali problemi di viabilità, mobilità, idraulici ed ambientali.

L’Accordo non comporta l’approvazione dei progetti preliminari delle opere di cui al precedente art. 1

“Progetti Preliminari opere infrastrutturali” che verranno approvati successivamente all’Accordo con le

specifiche procedure di legge.

Si dà atto che l’accordo “VenetoCity” è stato sottoposto ad una fase di valutazione ambientale, attraverso

la redazione del Rapporto Ambientale Preliminare elaborato per il procedimento di

Verifica di



Assoggettabilità


alla VAS (Art. 12 del DLgs 4/2008, correttivo ed integrativo del DLgs 152/2006), nel



quale:


- si è verificato il livello di coerenza con la pianificazione sovraordinata;





- si è constatato che non si manifestano impatti negativi significativi sull’ambiente;

conclusasi con il parere n. 28 del 06-06-2011 che ha riconosciuto la non assoggettabilità del programma

alla procedura di VAS, formulando alcune prescrizioni, relative alle misure di

mitigazione/compensazione individuate, che costituiscono parte integrante del presente accordo.

Detta valutazione ambientale ha contribuito a migliorare le performances pianificatorie ed a definire

opportune misure di mitigazione e compensazione che sono state recepite all’interno delle norme tecniche

al fine di perseguire la sostenibilità di natura ambientale, economica e sociale degli interventi.

Si mette in evidenza, inoltre, che la valutazione ambientale effettuata ha attivato un processo di

coinvolgimento pubblico nel quale hanno partecipato soggetti portatori di interessi diffusi, nonché quelli

aventi competenza amministrativa in materia ambientale.

Successivamente alla firma del presente atto, con l’elaborazione dei piani attuativi, verranno attivate, ove

previste dalle specifiche norme, le procedure di VIA.



Art. 3 – Realizzazione degli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia



La variante oggetto di accordo prevede che gli interventi di trasformazione urbanistico edilizia siano


assoggettati alla preventiva approvazione di Piani Urbanistici Attuativi di iniziativa privata, ai sensi degli





artt. 19-20 della L.R. n. 11/2004, riferiti agli stralci funzionali.

Le convenzioni allegate ai PUA, fra l’altro, dovranno obbligatoriamente prevedere:

- l’assunzione, in capo alle ditte lottizzanti, ed ai successivi aventi titolo subentranti degli oneri di

gestione e di manutenzione del verde, dei parcheggi e della viabilità primaria interni al perimetro di

piano nonché gli oneri relativi alla gestione delle reti e degli impianti di smaltimento delle acque

meteoriche, della pubblica illuminazione e della segnaletica stradale. I predetti oneri si trasferiranno

anche agli acquirenti e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita;

- la contestuale realizzazione delle opere di trasformazione urbanistico - edilizia e di infrastrutturazione

connesse all’intervento;

- l’impegno da parte delle ditte lottizzanti a realizzare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria

in conformità, ove applicabile, al “

Codice dei contratti pubblici” di cui al D.lgs. 163/2006 e s.m.i.;



- la possibilità di scomputo cumulativo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria a fronte


della realizzazione delle corrispondenti opere di urbanizzazione;





- la possibilità di realizzare contestualmente le opere di urbanizzazione e di costruzione degli edifici,

stante le soluzioni urbanistiche ipotizzate, che non ne consentono una costruzione disgiunta fermo

restando la concessione dell’agibilità degli edifici ad avvenuta, regolare ultimazione delle opere di

urbanizzazione attestata dal collaudatore;

- la corresponsione del contributo sul costo di costruzione, di cui all’art. 16 del DPR n. 380/2001 e

s.m.i.;

- l’impegno da parte delle Ditte lottizzanti a realizzare a propria cura e spese le opere di interesse

pubblico di cui al precedente art. 1 “Progetti Preliminari opere infrastrutturali”, in quota parte rispetto

all’ambito d’intervento o, nel caso di realizzazione di opere di importo superiore a quello loro

spettante in ragione delle rispettive proprietà rispetto alla dimensione complessiva dell’ambito dell’A.

di P., con la compensazione della maggiore spesa a carico dei lottizzanti che interverranno

successivamente; tale compensazione verrà regolamentata in conformità ed in analogia alle norme di

legge ed ai principi giuridici che disciplinano la perequazione urbanistica e la ripartizione degli oneri

relativi alle opere di urbanizzazione nell’ambito dei PUA, secondo le modalità che saranno definite in

sede di convenzione attuativa avendo come riferimento indicativo la tabella allegata “COSTI OPERE

INFRASTRUTTURALI”;

- la prestazione di idonee garanzie fideiussorie per il corretto e compiuto adempimento degli obblighi

assunti in convenzione.



Art. 4 – Oneri a carico dei soggetti attuatori



I privati che interverranno sulle aree ricomprese nell’ambito di “VenetoCity” dovranno farsi onere e


carico di realizzare, nei modi previsti per legge, tutte le opere di infrastrutturazione necessarie e





funzionali all’intervento, nonché quota parte degli interventi di viabilità infrastrutturale descritti negli

elaborati allegati al presente atto.

Oltre agli interventi di cui al comma precedente, i soggetti attuatori dovranno farsi onere e carico di

realizzare, nei modi previsti per legge, ulteriori opere di compensazione, da individuare nella fase

attuativa, per complessivi € 3.000.000 (tremilioni), di cui € 1.800.000 a Dolo ed € 1.200.000 a Pianiga.

Gli importi sopra indicati saranno computati in quota proporzionale all’edificabilità prevista dai PUA

secondo quanto disciplinato dalla lettera a) del successivo art. 5.

Sono a carico dei privati lottizzanti anche le procedure di acquisizione/esproprio e i relativi costi di

acquisizione delle aree esterne ai PUA, necessarie per la realizzazione delle opere infrastrutturali.

I progetti preliminari, definitivi ed esecutivi delle opere di infrastrutturazione dovranno essere redatti a

cura e spese dei lottizzanti, senza lo scomputo dei costi di progettazione dagli oneri di urbanizzazione.

I PUA di ogni singolo stralcio, qualora sia modificata la programmazione pubblica degli interventi sulla

viabilità afferente all’ambito di “VenetoCity”, dovranno essere preceduti da un aggiornamento degli studi

di impatto sulla viabilità allegati al presente atto, finalizzati alla individuazione degli interventi necessari

a supportare i carichi di traffico indotti dal nuovo insediamento.

"I soggetti attuatori dovranno inoltre farsi onere e carico della realizzazione e gestione del monitoraggio

mettendo a disposizione le risorse a tal fine necessarie, e dovranno altresì concordare con le autorità

competenti quanto prescritto ai commi 3 e 4 - art. 18 - D.Lgs. 4/2008".



Art. 5– Obblighi a carico del “Proponente”



Il “proponente”, in quanto proprietario della maggior parte delle aree interessate dal 1° e 2° stralcio di


fase 1 (vedi planimetria catastale allegata sub 1), si impegna in conformità ai contenuti del presente





accordo:

1. a presentare entro mesi 18 (diciotto) dalla data di pubblicazione nel B.U.R. del decreto del Presidente

della Giunta Regionale di esecutività del presente accordo, il PUA relativo al 1° stralcio della fase 1;

2. a presentare entro mesi 24 (ventiquattro) dalla data di pubblicazione nel B.U.R. del decreto del

Presidente della Giunta Regionale di esecutività del presente accordo, il PUA relativo al 2° stralcio

della fase 1;

3. a dare avvio alla realizzazione delle opere di infrastrutturazione esterne agli ambiti dei PUA relativi al

1° e 2° stralcio di fase 1 entro anni 1 (uno) dalla data di approvazione dei rispettivi progetti esecutivi,

che dovranno essere presentati contestualmente ai PUA collegati, e ad ultimare le opere medesime nei

tempi specificamente previsti dagli stessi provvedimenti di approvazione dei progetti esecutivi;

4. a realizzare la nuova fermata della SFMR congiuntamente al primo stralcio d’intervento di fase 1;

5. a corrispondere alla Regione del Veneto, ad avvenuta approvazione di ognuno dei PUA relativi al 1° e

2° stralcio di Fase 1, e con riferimento all’art. 60 comma 4° della L. n. 289/2002, (ancorché non

specificamente riferito agli Accordi di programma regionali), un contributo di € 750.000

(settecentocinquantamila).

Il “proponente” si impegna, inoltre:

a. ad anticipare la quota parte delle somme di cui al precedente art. 4 – 2° comma, di competenza del 3°

e 4° stralcio, ad avvenuto convenzionamento del 1° PUA, a condizione che le stesse vengano

successivamente compensate, come definito al precedente art. 3 – 2° comma;

b. a realizzare, nei limiti delle somme di cui alla precedente lett. a. e nei modi previsti per legge, le opere

pubbliche che i Comuni di Dolo e Pianiga definiranno in sede attuativa;

c. nel caso in cui parte delle opere di infrastrutturazione “esterne” a Venetocity, di cui ai progetti

preliminari opere infrastrutturali elencati al precedente art. 1, e sulla base di un eventuale

aggiornamento degli studi sulla viabilità (vedi art. 3 – 7° comma delle NTA), risultassero non più

necessarie, ad anticipare le relative somme, con le modalità e condizioni descritte alla precedente lett.

a., realizzando ulteriori opere pubbliche di cui alla precedente lett. b., per un importo comunque non

superiore a € 2.700.000 in Comune di Dolo e a € 1.800.000 in Comune di Pianiga.



Art. 6 – Obblighi a Carico dei Comuni, della Provincia e della Regione



I Comuni di Dolo e Pianiga, la Provincia di Venezia e la Regione del Veneto si impegnano, in relazione


alle rispettive competenze, a:





1. approvare i piani attuativi ed i progetti edilizi, qualora redatti nel rispetto delle normative vigenti, nei

tempi tecnici a ciò necessari, e comunque nel rispetto dei termini stabiliti dalle norme di legge che

disciplinano i relativi procedimenti, anche con l’eventuale attivazione delle procedure previste dal 6°

comma dell’art. 20 della L.R. n. 11/2004;

2. approvare nei tempi tecnici a ciò necessari, e comunque nel rispetto dei termini stabiliti dalle norme di

legge che disciplinano i relativi procedimenti, i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi delle opere

pubbliche, previste dal presente accordo di programma;

3. a delegare i soggetti attuatori dei PUA all’espletamento delle procedure espropriative delle aree

necessarie alla realizzazione delle opere pubbliche/di pubblico interesse, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R.

327/2001.

La Regione del Veneto, in relazione al futuro assetto conseguente alla realizzazione dei nuovi caselli

autostradali si impegna, facendosene onere e carico, a progettare e realizzare una soluzione, che dovrà

essere concordata ed approvata congiuntamente dalle Amministrazioni Comunali interessate, per il

razionale e funzionale collegamento alla viabilità principale delle attuali zone produttive esistenti nei

comuni di Dolo e di Pianiga, nonché di reperire i fondi necessari nei futuri programmi triennali della

viabilità trasferita.

I Comuni di Dolo e Pianiga si impegnano ed obbligano reciprocamente a ripartire fra loro tutti i proventi,

conseguenti all’attuazione delle previsioni dell’A. di P., derivanti dal contributo relativo al costo di

costruzione, di cui all’art. 16 del D.P.R. n. 380/2001, nonché quelli relativi all’I.C.I., in ragione della

percentuale del 80 % a favore del Comune di Dolo e del 20 % a favore del Comune di Pianiga, e ciò

indipendentemente dal territorio comunale nel quale ricade l’edificazione.

Le modalità di introito e di corresponsione dei suddetti oneri saranno oggetto di separato Accordo, che i

Comuni di Dolo e Pianiga si impegnano a definire ad avvenuta approvazione dell’A. di P. “Venetocity”;

tale Accordo, in analogia con quanto già previsto dalla Legge Regionale n. 35/2002, dovrà ispirarsi ed

uniformarsi ai principi della perequazione territoriale e della localizzazione intercomunale dei nuovi

insediamenti produttivi e commerciali sanciti dalla Legge Regionale n. 11/2004 e poi recepiti e sviluppati

dagli “

Atti di indirizzo ai sensi dell’art. 50 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11” approvati dalla Giunta



regionale con deliberazione n. 3178 dell’8 ottobre 2004. L’Accordo medesimo è propedeutico


all’approvazione del 1° PUA e dovrà fondarsi sui seguenti princìpi e criteri:





- in linea generale, gli adempimenti e le determinazioni da assumere nell’ambito dell’A. di P.

“Venetocity” dovranno essere considerati in modo “unitario” dai due Comuni, senza

differenziazioni nella quantificazione di oneri ed imposte;

- il parametro da utilizzare per la determinazione dell’ICI dovrà essere omogeneo per entrambi i

territori comunali;

- i parametri da utilizzare per la quantificazione del contributo sul costo di costruzione, di cui all’art.

16 del D.P.R. n. 380/2001, dovranno essere omogenei per entrambi i comuni;

- le eventuali compensazioni fra i due Comuni dovranno avvenire dopo la effettiva corresponsione

delle somme dovute;

- dovranno essere ripartiti anche gli eventuali costi di introito e di gestione delle imposte e del

contributo sul costo di costruzione.



Art. 7 – Supporto alla struttura organizzativa del Comuni



In considerazione della valenza strategica regionale del presente Accordo e tenuto conto che la struttura


burocratica dei Comuni interessati, su cui ricadrà il nuovo carico lavorativo conseguente l’attuazione





dell’Accordo stesso, appare del tutto sottodimensionata, la Regione Veneto si impegna a mettere a

disposizione dei Comuni interessati personale qualificato ed in numero adeguato, per rendere possibile la

tempestiva attuazione delle attività amministrative conseguenti il presente Accordo senza onere alcuno

per i Comuni stessi.

Detta materia verrà regolata da successivo accordo da stipularsi entro e non oltre sei mesi dalla data di

pubblicazione sul BUR del Decreto del Presidente della Giunta Regionale di esecutività del presente

accordo e comunque non oltre 30 giorni dalla data di presentazione del primo PUA qualora lo stesso

venga presentato prima del termine previsto.



Art. 8 – Termini di validità e modificabilità dell’accordo



Il presente accordo di programma dovrà essere attuato nel termine di anni 10 (dieci) decorrente dalla data


di pubblicazione nel B.U.R. del decreto del Presidente della Giunta regionale di esecutività dell’accordo





medesimo, termine che potrà essere motivatamente prorogato previo accordo fra i soggetti che

sottoscrivono il presente atto. Qualora l’accordo non venga attuato nel termine di cui al periodo che

precede, la variante urbanistica di cui al precedente art. 2 decade.

La eventuale modifica delle previsioni di cui al presente accordo di programma richiede necessariamente

l’approvazione di una variante all’accordo medesimo con la procedura di cui all’art. 32 della L.R. n.

35/2001 e con l’intervento di tutti i soggetti che lo hanno sottoscritto.

Non costituiscono variante al presente accordo di programma, e potranno pertanto essere approvate dai

Comuni di Dolo e Pianiga secondo le procedure di legge, le seguenti modifiche:

- varianti non sostanziali alle norme urbanistiche approvate con il presente atto, volte a garantire il

perseguimento degli obiettivi e/o a perfezionare il contenuto delle stesse; a titolo di esempio rientrano

in questa fattispecie:

a. le modifiche che non incidono sui seguenti parametri: indice di edificabilità territoriale, rapporto

di copertura, sulla quantità di area libera, od altri a questi equiparabili;

b. ridefinizioni dei perimetri di massimo inviluppo e degli ambiti conseguenti alla delimitazione dei

perimetri dei PUA;

- varianti eventualmente conseguenti alla progettazione preliminare e definitiva delle opere

infrastrutturali esterne alle aree edificabili oggetto del presente accordo.



Art. 9 – Vigilanza



Per la vigilanza ed il controllo sull’esecuzione dell’accordo la Regione Veneto istituirà un Collegio di


Vigilanza, in conformità all’art. 34, co. 7, del Decreto Legislativo n. 267/2000, così composto:





- rappresentante della Regione del Veneto, in qualità di Presidente;

- rappresentante della Provincia di Venezia;

- rappresentante del Comune di Dolo;

- rappresentante del Comune di Pianiga;

- rappresentante dell’Spa Venetocity o successivi aventi causa.

Al Collegio spetta il controllo tecnico sull’esecuzione dell’accordo di programma e sull’attuazione del

programma di intervento anche con riferimento all’esecuzione delle opere pubbliche viarie.

I poteri sostitutivi per l’attuazione coattiva delle opere pubbliche o di uso pubblico previste dal presente

accordo di programma, nel caso di inadempimento del soggetto attuatore, saranno esercitati dal Presidente

della Regione su segnalazione del Collegio. Prima dell’esercizio del potere sostitutivo, la Regione Veneto

dovrà notificare al soggetto attuatore diffida a provvedere entro un congruo termine, indicando i lavori da

eseguire o da modificare.

Il Collegio potrà inoltre essere interpellato per dirimere eventuali aspetti interpretativi in materia

urbanistico-edilizia, ambientale e procedurali connessi all’attuazione del presente A. di P..



Art. 10 – Cauzione



Il “proponente” costituirà, quale garanzia finanziaria per l’adempimento degli oneri derivanti dal presente


accordo di programma – art. 5 c. 1 – punti 1, 2 e 5, fideiussione assicurativa a favore della Regione del





Veneto, per l’importo di € 1.500.000 (unmilionecinquecentomila) prima del Decreto del Presidente della

Giunta Regionale.

Tale garanzia sarà restituita e svincolata all’atto della presentazione da parte del “proponente” delle

garanzie finanziarie di cui alle convenzioni attuative dei PUA relativi al 1° e 2° stralcio di fase 1.



Art. 11 – Norme finali e transitorie



Il presente accordo di programma, composto di n........ pagine, sarà reso esecutivo con decreto del


Presidente della Giunta Regionale del Veneto ai sensi dell’art. 32 – comma 4 – della L.R. n. 35/01 e sarà





pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto in Venezia lì .02.12.2011

Il delegato della Regione del Veneto

.

f.to Silvano Vernizzi



Il delegato della Provincia di Venezia



f.to Mario Dalla Tor



Il Sindaco del Comune di Dolo



f.to Mariamaddalena Gottardo



Il Sindaco del Comune di Pianiga



f.to Massimo Calzavara



Il Proponente : Venetocity S.p.A.

f.to Rinaldo Panzarini
S. Francesco ecologista ante litteram

DALAI LAMA

DOMANDA:COSA L'HA SORPRESA DI PIU' DELL'UMANITA'?E Lui ha risposto:

"Gli uomini... perché perdono la salute per fare soldi e poi perdono i soldi per recuperare la salute. Perché pensano tanto ansiosamente al futuro che dimenticano di vivere il presente in tale maniera non riescono a vivere né il presente né il futuro. Perché vivono come non dovessero morire mai e perché muoiono come non avessero mai vissuto.